Art. 28.
(Agevolazioni per attività economiche
nei comuni ad alta specificità montana).

      1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le

 

Pag. 28

attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato ad IVA inferiore a 80.000 euro annui può avvenire, per il periodo di imposta successivo, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria; è prevista la deduzione dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, di un importo massimo di 3.000 euro. In tale caso le stesse imprese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e da ogni cerficazione fiscale.
      2. Alle imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e per l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature nonché per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
      3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni nei comuni ad alta specificità montana il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso fino ad un importo massimo di 1.000 euro.
      4. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, e per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.
      6. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
 

Pag. 29

successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, relativi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal comune di residenza individuato ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, dalla regione competente».